PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità generali).

      1. La presente legge detta norme per l'adeguamento del sistema della viabilità comunale e in particolare delle strade comprese nel territorio urbanizzato e nei nuovi insediamenti residenziali, al fine di migliorare l'ambiente urbano, ridurre l'inquinamento da traffico veicolare, aumentare la sicurezza per i cittadini, tutelare e valorizzare il patrimonio storico, riqualificare le periferie, consentire una migliore fruizione della città e facilitare la vita di relazione.
      2. La presente legge reca norme per:

          a) garantire la sicurezza, la tranquillità, la salute e la riduzione del rumore e dell'inquinamento;

          b) allontanare i flussi di traffico dalle zone abitate, densamente popolate e da zone urbane le cui caratteristiche storiche o ambientali rendano incompatibile la circolazione delle auto;

          c) favorire l'utilizzo dei mezzi pubblici o collettivi;

          d) incentivare la massima valorizzazione della mobilità pedonale e ciclabile;

          e) favorire la pratica motoria pedestre al fine di migliorare le condizioni di salute degli abitanti e consentire tempi di vita meno affannosi;

          f) favorire le attività di socializzazione e interpersonali e il gioco dei ragazzi in spazi aperti;

          g) recuperare spazi urbani attualmente occupati da veicoli in sosta o in movimento.

 

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Art. 2.
(Disposizioni generali).

      1. Negli atti di programmazione e di pianificazione territoriale e in materia di viabilità e di trasporti dei comuni, nonché nella progettazione e nella esecuzione di opere viarie devono essere osservate le disposizioni di cui alla presente legge, prevedendo le misure più idonee per la realizzazione di sistemi integrati di protezione basati sulla massima valorizzazione della mobilità pedonale.
      2. I nuovi strumenti urbanistici comunali o le varianti di quelli vigenti devono classificare la rete viaria comunale nelle seguenti categorie di strade, in relazione al grado di integrazione con il contesto insediativo circostante:

          a) strade primarie, con funzioni di entrata e di uscita dalla città ed al servizio del traffico di scambio fra il territorio urbano ed extraurbano e del traffico di transito rispetto all'area urbana;

          b) strade di scorrimento, la cui funzione è quella di garantire la fluidità degli spostamenti veicolari di cui alla lettera a) con scambio anche all'interno della rete viaria cittadina, nonché di consentire un elevato livello di servizio degli spostamenti a più lunga distanza interni all'ambito urbano;

          c) strade di quartiere, con funzioni di collegamento tra quartieri limitrofi, spostamenti a minore distanza sempre interni alla città o, per le aree urbane di più grandi dimensioni, tra i punti estremi di un medesimo quartiere, tra gli insediamenti principali urbani e di quartiere e i servizi e le attrezzature;

          d) strade locali, al servizio diretto degli insediamenti.

Art. 3.
(Aree pedonali e zone a traffico limitato).

      1. I comuni provvedono, nell'ambito dell'intero territorio di competenza, a delimitare

 

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zone di particolare rilevanza urbanistica nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico.
      2. I comuni, analogamente a quanto previsto al comma 1, provvedono a delimitare le aree pedonali urbane e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio.

Art. 4.
(Circolazione pedonale).

      1. Tra gli interventi per la circolazione pedonale rientra in via prioritaria l'organizzazione di itinerari completamente riservati ai pedoni, sia per le zone centrali sia per i quartieri periferici, al servizio delle residenze, delle scuole, delle zone verdi e delle attività direzionali commerciali e ricreative.
      2. Deve altresì essere valorizzata l'individuazione delle zone a traffico veicolare limitato, cioè delle aree da cui deve essere completamente eliminato il traffico veicolare di transito per privilegiare le esigenze locali e, particolarmente, quelle relative all'utenza pedonale. Tali zone devono essere organizzate solo con strade di quartiere e locali.
      3. Gli attraversamenti pedonali devono assicurare la continuità ai percorsi pedonali in corrispondenza delle intersezioni stradali e consentire l'attraversamento delle carreggiate in condizioni di sicurezza e di fluidità del traffico.
      4. Nel caso di attraversamenti di strade a due o più corsie per senso di marcia, è necessario prevedere sulla carreggiata isole salvagente segnalate e protette, al fine di consentire un più sicuro ed agevole attraversamento.
      5. Deve essere assicurata particolare protezione per l'accesso alle scuole, sia attraverso l'esame della localizzazione ottimale degli ingressi, da non prevedere di norma su strade classificate ai sensi delle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 2, sia con uso di sovrappassi o di sottopassi pedonali.

 

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Art. 5.
(Definizione delle aree pedonali).

      1. Ai fini della presente legge, per aree pedonali si intendono:

          a) le sedi viabili proprie dedicate esclusivamente ai pedoni, realizzate in ambito urbano ed extraurbano;

          b) le sedi viarie e gli altri spazi liberi antistanti le zone edificate complessivamente riorganizzate in funzione del prevalente uso pedonale, con particolare riferimento alla ricreazione e alla sosta, definite «corti urbane», le cui caratteristiche tecniche sono specificate all'articolo 6;

          c) le «strade residenziali», dove i mezzi motorizzati devono circolare ad una velocità non superiore ai 20 chilometri orari;

          d) le «strade a velocità moderata», dove i mezzi motorizzati, attraverso opportune modificazioni fisiche della sede stradale, devono circolare ad una velocità non superiore ai 30 chilometri orari;

          e) le piste ciclabili collocate sulla sede stradale che ospita il normale traffico automobilistico, adeguatamente separate con protezioni e segnalazioni che ne permettano l'esercizio in condizioni di sicurezza;

          f) le piste ciclabili, adeguatamente segnalate, collocate in zone pedonali.

Art. 6.
(Caratteristiche tecniche delle corti urbane).

      1. È definito corte urbana lo spazio libero compreso fra una pluralità di costruzioni e dal quale si accede a residenze, servizi pubblici e privati, organizzato in funzione di polo dell'unità di vicinato.
      2. Le funzioni che coesistono nella corte urbana sono quelle che interessano lo svolgimento delle quotidiane attività di vita quali l'abitare, l'accedere ai servizi

 

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elementari strettamente connessi alla residenza quali asili nido, scuole materne e dell'obbligo, centri civici e culturali, aree per il gioco, la ricreazione e la sosta, limitate attività commerciali, luoghi di culto. Tali funzioni non devono avere caratteristiche tali da essere generatrici di traffico.
      3. Dalle corti urbane deve essere escluso il traffico di attraversamento e le strade possono avere la sola funzione di servizio locale. Le strade devono essere organizzate evitando la suddivisione fisica e altimetrica della carreggiata e dei marciapiedi e la presenza di elementi verticali e di piante e arbusti che impediscano la visibilità. Gli accessi alle corti urbane devono essere indicati e ben riconoscibili e con sezione ristretta. Gli spazi di parcheggio devono essere delimitati e numerati. Gli accessi e gli spazi carrabili devono essere dotati di dispositivi per la riduzione della velocità e per allontanare i veicoli dagli edifici.
      4. Le aree per il gioco e per la ricreazione devono essere identificabili e distinte dalle aree utilizzabili per i veicoli.
      5. Le corti urbane devono essere adeguatamente illuminate con particolare riferimento ai dispositivi per la riduzione della velocità.

Art. 7.
(Piani per le aree pedonali).

      1. I comuni presentano alle regioni i piani per le aree pedonali corredati da relazioni, planimetrie, sezioni e preventivi di massima per la realizzazione delle opere di cui all'articolo 6 in modo da incentivare:

          a) nei centri storici, la pedonalizzazione delle strade e l'allontanamento dei veicoli a motore;

          b) nei parchi urbani, lungo i corsi d'acqua e nelle aree destinate a parco e a riserve naturali, la realizzazione di sentieri pedonali come mezzo per la frequentazione delle suddette aree nel rispetto delle specifiche caratteristiche ambientali.

 

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      2. Il piano delle zone pedonali, delle corti urbane, delle zone a traffico limitato e a traffico moderato deve indicare i collegamenti con la rete della viabilità urbana ed interurbana, con il sistema dei trasporti pubblici e con le aree riservate ai ciclisti.
      3. L'esecuzione del piano delle zone pedonali avviene attraverso la realizzazione di programmi annuali corredati da progetti esecutivi di lotti funzionali.
      4. I progetti esecutivi di cui al comma 3 sono considerati opere di pubblica utilità, comprese nelle opere di urbanizzazione primaria.

Art. 8.
(Contributi regionali).

      1. Entro il 31 marzo di ogni anno, la città metropolitana, i comuni e gli enti gestori dei parchi e delle riserve naturali presentano alla regione il piano delle aree pedonali, completo del programma annuale e dei relativi progetti esecutivi.
      2. La regione concede annualmente ai soggetti di cui al comma 1 contributi in conto capitale:

          a) sino al 25 per cento per i costi relativi ai piani, ai programmi ed ai progetti di cui alla presente legge;

          b) sino al 40 per cento per la costruzione di zone pedonali e zone a traffico limitato per la loro segnaletica, compresa la progettazione esecutiva;

          c) sino al 60 per cento per la realizzazione delle corti urbane.

Art. 9.
(Partecipazione).

      1. La regione consulta annualmente gli enti locali interessati, le associazioni ambientali e quelle finalizzate alla tutela dei cittadini sulle iniziative e sulle proposte finalizzate all'attuazione della presente legge.

 

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      2. Gli enti locali competenti consultano le associazioni di cui al comma 1 in merito ai piani, ai programmi e ai progetti esecutivi predisposti ai sensi della presente legge.
      3. I comuni aggiornano i regolamenti edilizi con norme per il recepimento delle disposizioni della presente legge sia in caso di nuove edificazioni sia in caso di ristrutturazioni edilizie ed urbanistiche.
      4. La regione, la città metropolitana, le province, i comuni e gli enti di gestione dei parchi e delle riserve naturali, nell'esercizio delle funzioni di propria competenza, assumono adeguate iniziative per incentivare la mobilità pedonale.
      5. Ai fini dell'attuazione della presente legge la regione può emanare specifiche norme tecniche e regolamentari.

Art. 10.
(Protezione dei monumenti e dei complessi insediativi storici).

      1. Ai monumenti e ai complessi insediativi storici individuati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, o sottoposti a restauro scientifico dal piano regolatore generale, deve essere assicurata una adeguata protezione dal traffico e dalla sosta al fine di consentirne la conservazione e la fruizione, tramite la sistematica inclusione in zone pedonali.

Art. 11.
(Recupero e ripristino delle pavimentazioni e degli elementi di arredo).

      1. Nelle aree pedonali come definite all'articolo 5 devono essere recuperati e ripristinati gli elementi di arredo storici e di tradizione quali lampioni, corpi illuminati, fittoni, panchine, aiuole, giardini, targhe, lapidi, segnali, edicole, chioschi, fontane, tabelloni, vetrine, favorendo il mantenimento della identità e della memoria dei luoghi e recuperando l'aspetto ambientale e di insieme.

 

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      2. Le pavimentazioni stradali manufatte in lastre, pietra, ciottoli, mattoni e simili devono essere mantenute, restaurate e ripristinate. Devono essere rimossi i manti di asfalto eventualmente sovrapposti a tali pavimentazioni.
      3. Le aree storicamente e per tradizione non pavimentate devono mantenere tali caratteristiche.