1. La presente legge detta norme per l'adeguamento del sistema della viabilità comunale e in particolare delle strade comprese nel territorio urbanizzato e nei nuovi insediamenti residenziali, al fine di migliorare l'ambiente urbano, ridurre l'inquinamento da traffico veicolare, aumentare la sicurezza per i cittadini, tutelare e valorizzare il patrimonio storico, riqualificare le periferie, consentire una migliore fruizione della città e facilitare la vita di relazione.
2. La presente legge reca norme per:
a) garantire la sicurezza, la tranquillità, la salute e la riduzione del rumore e dell'inquinamento;
b) allontanare i flussi di traffico dalle zone abitate, densamente popolate e da zone urbane le cui caratteristiche storiche o ambientali rendano incompatibile la circolazione delle auto;
c) favorire l'utilizzo dei mezzi pubblici o collettivi;
d) incentivare la massima valorizzazione della mobilità pedonale e ciclabile;
e) favorire la pratica motoria pedestre al fine di migliorare le condizioni di salute degli abitanti e consentire tempi di vita meno affannosi;
f) favorire le attività di socializzazione e interpersonali e il gioco dei ragazzi in spazi aperti;
g) recuperare spazi urbani attualmente occupati da veicoli in sosta o in movimento.
1. Negli atti di programmazione e di pianificazione territoriale e in materia di viabilità e di trasporti dei comuni, nonché nella progettazione e nella esecuzione di opere viarie devono essere osservate le disposizioni di cui alla presente legge, prevedendo le misure più idonee per la realizzazione di sistemi integrati di protezione basati sulla massima valorizzazione della mobilità pedonale.
2. I nuovi strumenti urbanistici comunali o le varianti di quelli vigenti devono classificare la rete viaria comunale nelle seguenti categorie di strade, in relazione al grado di integrazione con il contesto insediativo circostante:
a) strade primarie, con funzioni di entrata e di uscita dalla città ed al servizio del traffico di scambio fra il territorio urbano ed extraurbano e del traffico di transito rispetto all'area urbana;
b) strade di scorrimento, la cui funzione è quella di garantire la fluidità degli spostamenti veicolari di cui alla lettera a) con scambio anche all'interno della rete viaria cittadina, nonché di consentire un elevato livello di servizio degli spostamenti a più lunga distanza interni all'ambito urbano;
c) strade di quartiere, con funzioni di collegamento tra quartieri limitrofi, spostamenti a minore distanza sempre interni alla città o, per le aree urbane di più grandi dimensioni, tra i punti estremi di un medesimo quartiere, tra gli insediamenti principali urbani e di quartiere e i servizi e le attrezzature;
d) strade locali, al servizio diretto degli insediamenti.
1. I comuni provvedono, nell'ambito dell'intero territorio di competenza, a delimitare
1. Tra gli interventi per la circolazione pedonale rientra in via prioritaria l'organizzazione di itinerari completamente riservati ai pedoni, sia per le zone centrali sia per i quartieri periferici, al servizio delle residenze, delle scuole, delle zone verdi e delle attività direzionali commerciali e ricreative.
2. Deve altresì essere valorizzata l'individuazione delle zone a traffico veicolare limitato, cioè delle aree da cui deve essere completamente eliminato il traffico veicolare di transito per privilegiare le esigenze locali e, particolarmente, quelle relative all'utenza pedonale. Tali zone devono essere organizzate solo con strade di quartiere e locali.
3. Gli attraversamenti pedonali devono assicurare la continuità ai percorsi pedonali in corrispondenza delle intersezioni stradali e consentire l'attraversamento delle carreggiate in condizioni di sicurezza e di fluidità del traffico.
4. Nel caso di attraversamenti di strade a due o più corsie per senso di marcia, è necessario prevedere sulla carreggiata isole salvagente segnalate e protette, al fine di consentire un più sicuro ed agevole attraversamento.
5. Deve essere assicurata particolare protezione per l'accesso alle scuole, sia attraverso l'esame della localizzazione ottimale degli ingressi, da non prevedere di norma su strade classificate ai sensi delle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 2, sia con uso di sovrappassi o di sottopassi pedonali.
1. Ai fini della presente legge, per aree pedonali si intendono:
a) le sedi viabili proprie dedicate esclusivamente ai pedoni, realizzate in ambito urbano ed extraurbano;
b) le sedi viarie e gli altri spazi liberi antistanti le zone edificate complessivamente riorganizzate in funzione del prevalente uso pedonale, con particolare riferimento alla ricreazione e alla sosta, definite «corti urbane», le cui caratteristiche tecniche sono specificate all'articolo 6;
c) le «strade residenziali», dove i mezzi motorizzati devono circolare ad una velocità non superiore ai 20 chilometri orari;
d) le «strade a velocità moderata», dove i mezzi motorizzati, attraverso opportune modificazioni fisiche della sede stradale, devono circolare ad una velocità non superiore ai 30 chilometri orari;
e) le piste ciclabili collocate sulla sede stradale che ospita il normale traffico automobilistico, adeguatamente separate con protezioni e segnalazioni che ne permettano l'esercizio in condizioni di sicurezza;
f) le piste ciclabili, adeguatamente segnalate, collocate in zone pedonali.
1. È definito corte urbana lo spazio libero compreso fra una pluralità di costruzioni e dal quale si accede a residenze, servizi pubblici e privati, organizzato in funzione di polo dell'unità di vicinato.
2. Le funzioni che coesistono nella corte urbana sono quelle che interessano lo svolgimento delle quotidiane attività di vita quali l'abitare, l'accedere ai servizi
1. I comuni presentano alle regioni i piani per le aree pedonali corredati da relazioni, planimetrie, sezioni e preventivi di massima per la realizzazione delle opere di cui all'articolo 6 in modo da incentivare:
a) nei centri storici, la pedonalizzazione delle strade e l'allontanamento dei veicoli a motore;
b) nei parchi urbani, lungo i corsi d'acqua e nelle aree destinate a parco e a riserve naturali, la realizzazione di sentieri pedonali come mezzo per la frequentazione delle suddette aree nel rispetto delle specifiche caratteristiche ambientali.
2. Il piano delle zone pedonali, delle corti urbane, delle zone a traffico limitato e a traffico moderato deve indicare i collegamenti con la rete della viabilità urbana ed interurbana, con il sistema dei trasporti pubblici e con le aree riservate ai ciclisti.
3. L'esecuzione del piano delle zone pedonali avviene attraverso la realizzazione di programmi annuali corredati da progetti esecutivi di lotti funzionali.
4. I progetti esecutivi di cui al comma 3 sono considerati opere di pubblica utilità, comprese nelle opere di urbanizzazione primaria.
1. Entro il 31 marzo di ogni anno, la città metropolitana, i comuni e gli enti gestori dei parchi e delle riserve naturali presentano alla regione il piano delle aree pedonali, completo del programma annuale e dei relativi progetti esecutivi.
2. La regione concede annualmente ai soggetti di cui al comma 1 contributi in conto capitale:
a) sino al 25 per cento per i costi relativi ai piani, ai programmi ed ai progetti di cui alla presente legge;
b) sino al 40 per cento per la costruzione di zone pedonali e zone a traffico limitato per la loro segnaletica, compresa la progettazione esecutiva;
c) sino al 60 per cento per la realizzazione delle corti urbane.
1. La regione consulta annualmente gli enti locali interessati, le associazioni ambientali e quelle finalizzate alla tutela dei cittadini sulle iniziative e sulle proposte finalizzate all'attuazione della presente legge.
1. Ai monumenti e ai complessi insediativi storici individuati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, o sottoposti a restauro scientifico dal piano regolatore generale, deve essere assicurata una adeguata protezione dal traffico e dalla sosta al fine di consentirne la conservazione e la fruizione, tramite la sistematica inclusione in zone pedonali.
1. Nelle aree pedonali come definite all'articolo 5 devono essere recuperati e ripristinati gli elementi di arredo storici e di tradizione quali lampioni, corpi illuminati, fittoni, panchine, aiuole, giardini, targhe, lapidi, segnali, edicole, chioschi, fontane, tabelloni, vetrine, favorendo il mantenimento della identità e della memoria dei luoghi e recuperando l'aspetto ambientale e di insieme.